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IL TAR ANNULLA PROVVEDIMENTI SUL GIOCO IN TERRITORIO VENETO

IL TAR ANNULLA PROVVEDIMENTI SUL GIOCO IN TERRITORIO VENETO

Forse per le attività di gioco si è arrivati veramente al paradosso poiché in certi territori lo si permette, seguendo alla lettera il Regolamento sul gioco in essere, solo sullo 0,53% del territorio: questo succede nel Comune di Selvazzano Dentro, Padova. La conseguenza di questa “importante” restrizione operativa ha portato il Tar Veneto a considerare di sospendere questo regolamento, poiché comporta un grave pregiudizio per l’impresa ricorrente alla decisione di quel Tribunale.

L’applicazione pratica delle misure restrittive previste dal Regolamento comunale che colpisce anche i casino con bonus, produce effetti sproporzionati in quanto preclude l’esercizio dell’attività di gioco legale in quasi tutto il territorio poiché ne consente l’insediamento solo in zone particolarmente circostritte ed in una percentuale di territorio dello 0,53%, percentuale alquanto “risicata” e che non può considerarsi “percorribile”. I Giudici del Tar del Veneto hanno accolto il ricorso di questa società di gioco contro il Comune di Selvazzano Dentro per l’annullamento della comunicazione di rigetto del permesso di costruire ed installare un ascensore nel fabbricato da destinarsi a sala Vlt e del Regolamento in materia di giochi.

Tale Regolamento è stato approvato con delibera comunale nel gennaio dell’anno corrente e se ne chiede la sospensione specificatamente nella parte in cui lo stesso “determina un effetto espulsivo e preclusivo all’installazione ed alla collocazione di nuovi apparecchi per il gioco lecito o preclude l’insediamento di nuove attività.

Ai Giudici del Tar appare congruo ed opportuno che venga rivalutato -da parte del Comune- il Regolamento Comunale sul gioco, per esempio per quel che riguarda la distanza minima dai luoghi sensibili, calcolando la distanza anziché in “linea d’aria” con il criterio del percorso pedonale più breve, evitando così che il gioco lecito, praticamente, risulti “bandito” dall’intero territorio comunale. L’ordinanza urgente sottoposta al parere del Collegio sembra illegittima in quando non è adeguatamente sostenuta da elementi qualificabili come “emergenza sanitaria”, né tanto meno sostenuta in modo che si possano intravedere “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica”.

Sempre il Tar del Veneto si trova ad esprimere il proprio parere su di un ricorso presentato da una società di gioco contro il Comune di Battaglia Terme, sempre in provincia di Padova, nei confronti di una ordinanza sindacale urgente con la quale è stato disposto il divieto dell’uso di apparecchi di gioco con vincita in danaro in tutti gli esercizi commerciali ed in tutti i pubblici esercizi con sede su quel territorio comunale, ad esclusione delle fasce orarie che vanno dalle 11.00 alle 14.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica, dalle 18.00 alle 20.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenca.

I Giudici destinatari di quel ricorso, ricordano al Comune che la possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto per fronteggiare, quindi, emergenze sanitarie oppure per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente o per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Il presupposto per l’adozione di queste ordinanze, continuano a ricordare i Giudici del Tar del Veneto, è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali “di carattere provvisorio” ed a condizione della “temporaneità dei loro effetti”: e l’ordinanza di cui si tratta detta una disciplina degli orari di esercizio di gioco lecito applicabile “sine die” a tempo indeterminato che si “sovrappone arbitrariamente agli ordinari strumenti che la legge attribuisce al Comune per contrastare il fenomeno della ludopatia”.

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